Art. 11.
(Sanzioni e responsabilità dirigenziale).

      1. Il mancato rispetto delle previsioni della presente legge, con le scadenze temporali e le modalità dalla stessa previste, da parte delle pubbliche amministrazioni interessate è valutato ai fini della allocazione e ripartizione annuale delle risorse alle stesse ed è considerato elemento valutativo delle posizioni e delle prestazioni della dirigenza e nella determinazione del trattamento di risultato, nonché ai fini delle previsioni di cui agli articoli 21, 22 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.